Statuto

Titolo I - Denominazione e sede

Articolo 1

E’ costituita l’Associazione denominata “Mori Mori Trekking Associazione Sportiva Dilettantistica” con sede in Via Alessandro III 51 Cagliari. L’associazione potrà modificare l’indirizzo legale mediante delibera del consiglio direttivo, senza dover modificare il presente statuto. 

 

Titolo II - Scopo e oggetto

Articolo 2

L’associazione è centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali.

 

Articolo 3

L’associazione si propone di promuovere le attività all’aria aperta, in particolare il trekking inteso come:

  • Strumento per conoscere e rispettare la natura e l’ambiente, anche nei suoi aspetti culturali;
  • Attività benefica per la salute psicofisica dell’individuo;
  • Occasione per instaurare rapporti umani.

Per il perseguimento del proprio scopo l’associazione può collaborare con soggetti pubblici e privati e altre associazioni.

 

Titolo III - I soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone fisiche che condividano gli scopi sociali e che si impegnino a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione dei detti scopi, nei limiti delle proprie possibilità.

 

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà fare richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. La qualifica di socio di assume dal rilascio della tessera sociale e dal pagamento della quota associativa.

 

Articolo 6

La qualifica di socio da diritto a partecipare:

  • A tutte le attività promosse dall'associazione;
  • Alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifiche delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
  • All’elezione degli organi direttivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci sono tenuti:

  • All'osservanza dello statuto, dei regolamenti, delle delibere degli organi sociali;
  • Al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale. Tale contributo, determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, si intende per anno solare. I contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. 

 

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, a causa di morte.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

  • non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti, e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione;
  • in qualunque modo, arrechi gravi danni, anche morali, all’associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante email. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

 

Titolo IV - Risorse economiche

Articolo 9

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito, a titolo esemplicativo e non esaustivo, dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fono comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto diveieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Articolo 10

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

 

Titolo V - Organi dell'associazione

Articolo 11

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo
  •  il Presidente
  • il Segretario
  • il Tesoriere

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12

L’Assemblea è composta da tutti i soci. Può essere convocata secondo due modalità: “ordinaria” e “straordinaria”. La convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta via mail contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione, con almeno otto giorni di preavviso.

 

Articolo 13

L’Assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio;
  • nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
  • delibera su ogni argomento e questione sottopostale dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno.  Deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati o da un membro del Consiglio Direttivo. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.

 

Articolo 14

L’assemblea straordinaria:

  • delibera sulle modificazioni dello statuto;
  • delibera in ordine allo scioglimento dell’Associazione ed alla devoluzione del patrimonio.

 

Articolo 15

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto di voto gli associati maggiorenni, purchè in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

 

Articolo 16

L’assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita:

  • in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà degli aventi diritto;
  • in seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. 

Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da 3 membri, ivi compreso il presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea dei soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. Il membro del Consiglio Direttivo che intende dimettersi, deve darne comunicazione via mail agli altri membri con almeno trenta giorni di anticipo. Gli altri due membri potranno surrogarlo con un socio, e dovranno poi convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione della nomina. Il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui, infine, la maggioranza dei consiglieri dia le dimissioni o decada, il consigliere ancora in carica deve convocare l’assemblea ordinaria per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo entro 15 giorni e la riunione dovrà tenersi entro i successivi trenta. Il consigliere ancora in carica dovrà inoltre curare l’ordinaria amministrazione.

 

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le decisioni inerenti le spese per la gestione dell’Associazione;
  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  • le decisioni inerenti i collaboratori /professionisti di cui si avvale l’Associazione;
  • la redazione annuale del bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • la presentazione del programma relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  • la fissazione delle quote sociali;
  • la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  • la redazione e approvazione dei regolamenti e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
  • le delibere sull’ammissione di nuovi soci
  • ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprile la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata.

 

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno ovvero ogni qualvolta che il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio devono essere effettuate con avviso email da recapitarsi 8 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in un’unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

IL PRESIDENTE

Articolo 20

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione. E’ eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni. Egli presiede il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

 

Articolo 21

Il Presidente cessa dalla carica se si dimette, per morte e per impossibilità a svolgere le proprie funzioni. In caso di necessità il Presidente viene sostituito, in tutte le sue funzioni, dal Vicepresidente che rimane in carica fino alla scadenza del mandato. 

 

IL SEGRETARIO

Articolo 22

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registi. SI occupa della gestione amministrativa e contabile dell'associazione, redigendo le scritture contabili, curando gli incassi e i pagamenti, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il bilancio annuale.

 

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO

Articolo 23

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea provvede a nominare un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’Attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale.

 

Articolo 24

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente stato, valgono le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.